PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) il numero dei comuni delle province interessate risultanti dalle modificazioni territoriali deve essere almeno pari a venti, i nuovi capoluoghi devono distare almeno 40 chilometri da quelli preesistenti e l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia»;

          b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) di norma, la popolazione e il territorio delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non devono essere inferiori a 200.000 abitanti e a 500 chilometri quadrati; nelle aree prevalentemente montane, la carenza di popolazione deve essere compensata da un territorio di almeno 1.000 chilometri quadrati e da un numero di comuni non inferiore a trenta»;

          c) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di istituzione di una nuova provincia in un'area prevalentemente montana, sono soppresse le comunità montane i cui ambiti territoriali ricadono per intero in quello della nuova provincia e alla medesima provincia sono trasferiti le funzioni, le risorse umane e finanziarie, le competenze e gli immobili delle comunità montane soppresse».